Caro Direttore,
di questi tempi non passa giorno senza scoperchiare l’ennesimo obbligo di legge disatteso. Il fatto che intendo sottoporti oggi riguarda l’obbligo della Marcatura CE dei serramenti. Già ti immagino sollevare gli occhi al cielo e ribattere che non può esserci altro da dire su di un argomento tanto ampiamente e diffusamente trattato negli ultimi cinque anni. Ma le sorprese non finiscono mai! Come sai, per uno dei miei incarichi professionali rivesto il ruolo di auditor per la Marcatura CE dei serramenti presso i serramentisti sul territorio nazionale. Ne ho viste di tutti i colori: dalla totale mancanza di applicazione, all’applicazione parziale o errata, che rappresenta oltre il 90% dei risultati degli audit effettuati sui serramentisti che dichiarano di marcare CE. Com’è possibile che a distanza di quasi un anno dall’obbligo applicativo del CPR 305/11 ci si trovi ancora in una situazione così confusa? Ti rispondo subito: chi applica in modo parziale o errato è convinto di applicare correttamente la procedura. Partendo dal presupposto che pochissimi serramentisti si sono impegnati nell’interpretazione e studio del CPR 305/11, anche perché certamente si tratta di materia non di loro competenza, ti posso assicurare che si sono affidati agli strumenti proposti loro dal mercato. Nonostante la principale Associazione di categoria europea dei serramentisti, EUROWINDOOR, che racchiude FAECF per i metalli, rappresentata in Italia da UNCSAAL, EPW per i materiali plastici, rappresentata in Italia da ANFIT, e FEMIB per il settore legno, abbia emanato le Linee Guida contenenti la corretta procedura da adottare, e nonostante queste Linee Guida siano state ampiamente promosse dai mass-media come la tua rivista, e soprattutto da UNCSAAL, ANFIT e PVC FORUM, molti degli strumenti per marcare CE a disposizione degli ignari serramentisti sono inadeguati. Quando si ragiona in termini di sicurezza non si può certo minimizzare il problema: la responsabilità di una parziale o errata applicazione della Marcatura CE equivale a mancata Marcatura, con tutte le conseguenze del caso, civili e penali. Non escluderei, inoltre, possibili implicazioni anche nel meccanismo delle agevolazioni fiscali del 50 e 65%, dove una parziale o errata applicazione della Marcatura CE su serramenti che hanno goduto di benefici fiscali, potrebbe essere un reato imputabile in base all’Art. 483 CPP “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, arrivando inoltre a provocare la perdita del beneficio stesso nei confronti del privato, ed un evidente danno nei confronti dello Stato. Ma quello che purtroppo i serramentisti non sanno o preferiscono ignorare è che in caso di contenzioso la responsabilità non ricade sul fornitore dello strumento utilizzato per Marcare CE, ma direttamente sul serramentista che ha marcato ed ha prodotto la documentazione.
Senza contare che in questo particolare periodo stiamo assistendo ad un rapido mutamento delle condizioni climatiche che sta aprendo uno scenario di eventi estremi non previsti: in adeguamento a tali nuovi scenari a livello normativo è entrata in revisione la Norma UNI 11173 del 2005, che modificherà le prestazioni minime di resistenza al carico del vento, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua. L’obbligo della rintracciabilità delle commesse e dei singoli prodotti-tipo per i successivi dieci anni dopo l’ultima immissione del prodotto-tipo sul mercato, esporrà i serramentisti per un periodo lunghissimo a rischi molto elevati, se non hanno correttamente attuato la procedura prevista dalla Marcatura CE così come indicato dalle Associazioni di categoria. Caro direttore, non esistono formule magiche per risolvere questa situazione di vergognosa impasse ma solo la buona volontà e la lungimiranza di chi è obbligato a marcare CE: chi volesse verificare la correttezza della propria documentazione può senz’altro rivolgersi alle Associazioni di categoria e, qualora rilevasse discrepanze relativamente a quanto dovrebbe dichiarare ed a quanto realmente dichiarato, mi dichiaro disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni.
p. Mariotto Consulting PIERO MARIOTTO