Nel caso di, anche parziale, rifacimento di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne di un edificio, esclusa la sola tinteggiatura, va rispettato il DPCM 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Se l’edificio è a destinazione promiscua, i requisiti acustici passivi possono anche essere diversi.
Sono questi gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Prima Sezione) Adunanza del 26/06/2014 – N. prot. 12/2014, contenuti nel documento qui in allegato, in risposta a due specifici quesiti rivolti dal Direttore generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza.
Nella fattispecie l’Università aveva in programma di ristrutturare un edificio di circa 20.000 m2 a destinazione d’uso mista, uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti, ecc., e quindi solo in parte con destinazione d’uso prevista dalla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del DPCM 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Peraltro il Direttore generale sottolineava che solo una minima parte dell’edificio, il 20%, era destinato ad attività didattiche con la conseguenza che “l’intervento di ristrutturazione, per la parte inerente il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti per la categoria E per l’intero edificio richiederebbe uno sforzo economico notevole”.
In aggiunta a ciò il funzionario dell’Università La Sapienza segnalava, diremmo in maniera piuttosto insidiosa, che in tema di acustica degli edifici mancava il provvedimento attuativo della legge n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” del 1995 che non è stato mai emanato.
Da qui i due quesiti:
a) Quali limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi sono da applicare in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;
b) quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.
La Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici risponde alla prima domanda in maniera piuttosto secca affermando che “ il DPCM 5 dicembre 1997 nel definire come campo di applicazione “gli edifici ed i loro componenti in opera”, non ha precisato che la normativa introdotta si applica soltanto alle nuove costruzioni”.
E quindi il DPCM 5/12/1997 va applicato anche “in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal DPCM 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso”.
Ovvero se si rifanno, anche parzialmente, gli impianti o le sole chiusure esterne di un edificio va applicato il DPCM.
In merito al secondo quesito la risposta del CSLLPP è piuttosto argomentata:
– se è possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso vanno applicati i relativi requisiti acustici passivi, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari;
– se invece la destinazione d’uso sarà variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da rispettare dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.
Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci viene segnalato da Delio Tafuri produttore di infissi di Roma che ringraziamo.
Tafuri sottolinea come anche nel caso della semplice sostituzione dei serramenti va rispettato il DPCM 5/12/1997.
Tuttavia il progettista e/o la stazione appaltante potrà tener conto del fatto che “i requisiti acustici passivi possono anche essere diversi per uno stabile a destinazione promiscua, potendosi tenere conto della tipologia e della destinazione dei vari locali all’interno dell’edificio.
Per esempio per un edificio adibito a scuola o università per i quali è previsto per i serramenti un isolamento di 48 dB , che come noto è difficilissimo da raggiungere…tale livello di 48 dB può essere limitato solo ai locali aule, mentre gli altri locali, servizi, mense ecc. possono anche non soddisfare tali requisiti e essere declassati in altra categoria della tabella Classificazione degli ambienti.
Probabilmente si sono resi conto della assurdità del DPCM 5/12/1997. A che serve avere nel bagno o in sala mensa un isolamento di 48 dB?”.