L’obbligo della marcatura CE dei serramenti, cogente dal 1° Febbraio 2010, nasce per uniformare i procedimenti produttivi a livello Europeo e proteggere il consumatore garantendogli il minimo della sicurezza in uso dei prodotti. Questa procedura obbligatoria e a tutela del sistema, sta in realtà creando una degenerazione del mercato dei serramenti dove gli obblighi e le responsabilità dei serramentisti, in attuazione alla struttura normativa nazionale, sono sempre più confusi ma soprattutto hanno spinto verso il basso la qualità del prodotto venduto.
Una particolarità del mercato italiano, che a mio avviso ha spinto verso il basso la qualità del serramento venduto sul territorio nazionale, in seguito all’applicazione della marcatura CE, è che viene data la possibilità al serramentista o al suo rappresentante nel mercato comune europeo di dichiarare il valore NPD (Nessuna Prestazione Determinata) per dimostrare la Resistenza al Vento (in molti altri paesi europei questo non è possibile). Questa possibilità è stata spesso percepita dal produttore come una scappatoia per tutti i serramenti “fuori misura” o fuori dalle misure degli ITT testati nei laboratori accreditati per la marcatura CE, in realtà la dichiarazione NPD sottende la totale responsabilità del serramentista stesso che lo produce e lo installa, come se lo avesse fatto verificare staticamente attraverso uno specifico calcolo eseguito da un Ingegnere Calcolatore, abilitato ed iscritto all’Ordine, incaricato dal serramentista stesso.
Questo significa che spesso nelle finestre fuori standard ma anche in alcune standardizzate, oramai circa il 35% delle finestre istallate, per rispettare la norma UNI 11173 del 2015 (norma nazionale che definisce le prestazioni minime di Acqua, Aria, Vento) bisognerebbe utilizzare dei rinforzi maggiorati e di conseguenza profili maggiorati e vetro con caratteristiche superiori rispetto a quello che invece viene normalmente utilizzato, per il rispetto delle prestazioni minime stabilite dalla norma stessa.
Inoltre, questo vale anche per i produttori nazionali, spesso vengono importati prodotti, soprattutto in PVC dai paesi dell’Est Europa, che non rispondono alle caratteristiche di prestazione di tenuta acqua aria e soprattutto vento, minime previste dalla norma UNI 11173, non sapendo dove questi verranno istallati e che vengono normalmente marcati CE.
Per il rivenditore di serramenti che acquista all’estero e rivende con il proprio nome fatturando direttamente la commessa la responsabilità è diretta ovvero è responsabile nei confronti del suo committente del prodotto venduto ed istallato, se naturalmente la posa sarà a suo carico , come fra l’altro chiaramente previsto dal Regolamento 305/11 CE.
Alla luce di questa revisione della norma, la domanda che vi pongo è semplice:
i vostri software gestionali eseguono la verifica del rispetto della norma UNI 11173 rev. 2015?
Attenzione però!
Per esperienza vi posso anticipare che se anche il vostro software gestionale vi da il via libera perché le dimensioni rientrano in quelle degli ITT a vostra disposizione, ciò non vuol dire che vi stia dando il via libera anche sui limiti normativi!
Nel mio lavoro di CTP (Consulente Tecnico di Parte) per i contenziosi in Tribunale ho potuto verificare che la maggior parte dei contenziosi derivano proprio dalla mancata applicazione della Norma UNI 11173 rev. 2015 in quanto le prestazioni sono state rese più severe a causa dei cambiamenti climatici attualmente in corso ed a causa di questi ultimi il GdL UNI serramenti, del quale ne sono parte come normatore, ha dovuto rendere più severe le prestazioni soprattutto della resistenza al carico del vento e la tenuta all’acqua rendendo i certificati ITT purtroppo non più coerenti con queste nuove prestazioni minime richieste.
La Mariotto Consulting è a vostra disposizione se avete dei dubbi sulla vostra procedura e compilando il format di contatto contenuto nel sito www.mariottoconsulting.com vi fornirà delle indicazioni concrete ma soprattutto gratuitamente in relazione alla vostra documentazione sulla Marcatura CE inviandovi successivamente un documento di audit sulla procedura eventualmente ricevuta.