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Marcatura CE: intervista a Piero Mariotto

Piero Mariotto, titolare della MARIOTTO CONSULTING SAS, società di consulenza nel settore serramentistico specializzata nel settore della Marcatura CE ed auditor per la Marcatura CE ; Membro tecnico dei Gruppi di lavoro in UNI settore serramenti.

 

Lei approfitta di ogni occasione per farsi paladino di una battaglia contro una grave anomalia che sta riscontrando tra gli operatori del settore della serramentistica: l’obbligo della Marcatura CE è disatteso o applicato in maniera non corretta. Lo fa sulle riviste specializzate; lo ha fatto anche – e con toni molto duri – nel corso del Convegno tenutosi recentemente a Bologna…

Sì, è vero, combatto questa battaglia anche a costo di annoiare. Ma lo faccio perché è mio preciso dovere: per uno dei miei incarichi professionali rivesto il ruolo di auditor per la Marcatura CE dei serramenti presso i serramentisti sul territorio nazionale. Ma lo faccio anche perché vado scoprendo una situazione davvero preoccupante. In Italia siamo soggetti a tanti obblighi, e siamo tentati di rischiare di ignorarne qualcuno, o comunque non prestiamo molta attenzione se l’omissione non comporta serie conseguenze. Ma l’omissione di quest’obbligo della Marcatura CE dei serramenti comporta gravi conseguenze, non solo per il produttore e per il rivenditore – coloro ai quali spetta in prima persona l’obbligo della Marcatura e del relativo controllo – ma anche per il consumatore finale. E quasi tutti la omettono… Ne ho viste di tutti i colori nel corso dei miei audit effettuati sui serramentisti italiani: dalla totale mancanza di applicazione, all’applicazione parziale o errata.

Qualche numero, qualche dato?

Stento io stesso a crederlo: nove serramentisti su dieci non sono in regola…

Com’è possibile che dopo due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo applicativo del CPR 305/11 ci si trovi ancora in una situazione così confusa?

Devo dire che in molti casi ci troviamo di fronte a buona fede; tanti i serramentisti convinti di applicare in maniera corretta l’obbligo della Marcatura; in realtà applicano in maniera errata la procedura. La procedura è complessa e pochissimi serramentisti si sono impegnati nel capire cosa comporta esattamente il CPR 305/11; del resto, si tratta di materia non di loro competenza e tanti si sono affidati agli strumenti, spesso inadeguati, proposti loro dal mercato. Va detto che la principale Federazione di categoria europea dei serramentisti, EUROWINDOOR, ha emanato le linee guida contenenti la corretta procedura da adottare, linee guida ampiamente promosse dai mass-media e soprattutto da Enti e Associazioni. Nonostante questo, molti degli strumenti per la Marcatura CE a disposizione degli ignari serramentisti sono, appunto, inadeguati.

Le conseguenze?

Quando si ragiona in termini di sicurezza non si può certo minimizzare il problema: una parziale o errata applicazione della Marcatura CE equivale a mancata Marcatura, con tutte le conseguenze del caso, civili e penali.

Non escluderei, inoltre, possibili implicazioni anche nel meccanismo delle agevolazioni fiscali del 50% e 65%, dove una parziale o errata applicazione della Marcatura CE su serramenti che hanno goduto di benefici fiscali, potrebbe essere configurata come  reato imputabile in base all’Art. 483 CP “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”; si arriva fino a provocare la perdita del beneficio stesso da parte del committente (non dimentichiamo che in molti casi il privato si decide al cambio dei serramenti perché sa di poter contare sulle agevolazioni statali).

Ma quello che purtroppo i serramentisti non sanno o preferiscono ignorare è che in caso di contenzioso la responsabilità non ricade sul fornitore dello strumento utilizzato per Marcare CE, ma direttamente sul serramentista che ha marcato ed ha prodotto la documentazione.

E non è tutto … Le nostre regioni sono soggette a  un rapido mutamento delle condizioni climatiche; si sta aprendo uno scenario di eventi estremi mai verificatisi e nei confronti dei quali ci troviamo impreparati. In adeguamento a tali nuovi scenari a livello normativo è entrata in revisione la Norma UNI 11173 del 2005, che modificherà le prestazioni minime di resistenza al carico del vento, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua.

L’obbligo della rintracciabilità delle commesse e dei singoli prodotti-tipo per i successivi dieci anni dopo l’ultima immissione del prodotto-tipo sul mercato, esporrà i serramentisti per un periodo lunghissimo a rischi molto elevati, se non hanno correttamente attuato la procedura prevista dalla Marcatura CE così come indicato dalle Associazioni di categoria.

Per evitare di sbagliare: che cosa dovrebbe fare un serramentista?

La Marcatura CE indica “Conformità Europea”. Ormai la maggior parte dei prodotti commercializzati in Europa devono possederla. È una Marcatura  che ha lo scopo di garantire e tutelare la sicurezza dell’utente finale (non ne definisce, comunque, la qualità). Nel caso specifico dei serramenti, devono essere documentati le caratteristiche, i requisiti, le prestazioni, quali:

  • Permeabilità all’aria
  • Tenuta all’acqua
  • Trasmittanza termica
  • Protezione contro il rumore
  • Presenza di sostanze pericolose
  • Capacità portante del dispositivo di sicurezza
  • Resistenza all’impatto (solo per portefinestre vetrate con rischio di infortunio)
  • Livelli di urto/altezza di caduta
  • Resistenza meccanica e stabilità
  • Resistenza al carico del vento

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito vanno fatte alcune precisazioni: la EN 14351 offre due possibilità, o la verifica in laboratorio del valore, o il calcolo strutturale del serramento stesso. Ma questo valore che, a mio avviso, risulta il più importante, relativamente alla sicurezza dell’utente finale e che non a caso è il primo valore da segnalare in etichetta, in Italia può essere dichiarato con la sigla NPD (Nessuna Prestazione Determinata). Attenzione! La normativa lo permette; pertanto chi utilizza questo “escamotage” è in linea con il Regolamento, ma il fatto di dichiarare NPD non esclude la responsabilità del serramentista per quanto riguarda la sicurezza statica del serramento fornito. Il serramentista, quindi, qualora i test ITT (Test Iniziali di Tipo, resi obbligatori dalla EN 14351) in suo possesso non coprissero sia le dimensioni, sia la tipologia del serramento da fornire, per trovarsi tutelato e tutelare il proprio cliente dovrebbe fare una verifica statica attraverso un puntuale calcolo del serramento da installare sulla base delle indicazioni rilevate durante il sopralluogo.

La norma UNI 11173 del 2005 stabilisce i valori minimi per la valutazione della “Resistenza al carico del vento” e dipende da tanti fattori, generalmente poco noti anche agli addetti ai lavori:
1) nome del Comune dove verrà installata la finestra;
2) altezza dell’edificio;
3) classe di rugosità del terreno;
4) distanza dell’edificio dalla costa;
5) zona vento dove verrà installata la finestra;
6) quota dell’edificio rispetto al mare.
Questa normativa – poco conosciuta ma molto importante – diventerà, a mio avviso, il metro di valutazione sulla base del quale studiare i futuri contenziosi relativi ai problemi di statica. Ma, nonostante l’importanza della norma, ho purtroppo spesso constatato, durante le molte visite effettuate nell’ultimo anno presso i serramentisti, che nelle etichette allegate ai singoli serramenti viene riportato il valore NPD per quanto riguarda la prestazione della Resistenza al Vento e, alla mia domanda relativa al rispetto della UNI 11173, sono quasi tutti caduti dalle nuvole: non vi è stata quasi mai risposta. Posso contare sulle dita di una mano le aziende che hanno capito il messaggio che stavo loro rivolgendo e, se devo essere sincero, si tratta di aziende che trattano principalmente acciaio e alluminio.

Altro rilievo da fare, relativamente alla parte vetrata del serramento. Ho rilevato un ulteriore possibile problema per i nostri serramentisti. Ho scoperto, infatti, mio malgrado, che il vetraio, che ha l’obbligo della marcatura CE sulla sua produzione di vetrocamera e non, troppo spesso fornisce una dichiarazione CE non funzionale al serramento prodotto dal nostro serramentista, ma solo “funzionale alla tipologia del vetro che gli è stato richiesto e ordinato dal progettista”, dove il progettista a volte altri non è che il serramentista stesso che gli richiede il vetrocamera o qualsiasi altro tipo di vetro. Questo significa che il vetraio non si deve preoccupare della destinazione della propria produzione; d’altronde, non potrebbe averne la responsabilità, ma deve solo garantire che quanto a lui richiesto dal progettista o serramentista sia stato realizzato secondo i parametri delle Direttive di riferimento che gli consentiranno di apporre la relativa marcatura CE e di rilasciarne la relativa “Dichiarazione di Conformità”. In cantieri dove vengono richieste prestazioni al di fuori degli standard tabellari stabiliti dalla Direttiva (ad esempio, in acustica un serramento con livello di isolamento superiore ai 39 dB), a mio parere bisognerebbe far intervenire in maniera più attiva il vetraio, passando da un “ordine” per la realizzazione del vetrocamera con determinate caratteristiche a una “richiesta di prestazione”, da lui, quindi fornita, e alla quale i serramenti dovranno rispondere con quel tipo di vetrocamera in quel determinato cantiere. Questo cambio di ruolo fra serramentista e vetraio dovrà essere palesato con una specifica “Dichiarazione di Conformità” per quel cantiere, che dovrà essere archiviata e rintracciabile in caso di bisogno.

Queste precisazioni sono una riprova del fatto che tutta la procedura della Marcatura è molto complessa, e va affidata ad esperti. Se si vuol dormire sonni tranquilli…

Non esistono formule magiche per risolvere questa situazione di vergognosa impasse; esistono solo la buona volontà e la lungimiranza da parte di chi è obbligato a marcare CE.

Chi volesse verificare la correttezza della propria documentazione può rivolgersi alla mia struttura che in modo gratuito verificherà la correttezza della propria documentazione.

Può essere utile segnalare che relativamente  al settore vetrario, la società ADSC ha creato la “Verifica dello Spessore del Vetro” nell’ambito della “Verifica Statica” del programma ES Vision che, come ho potuto accertare, sta aiutando molto i serramentisti, spesso alle prese con realtà produttive del settore del vetro poco o per nulla a conoscenza del problema. Essendo, poi, il programma ES Vision  validato da parte dell’Istituto Italiano dei Plastici, quale Ente Terzo, il serramentista sarà maggiormente tutelato nelle scelte progettuali che andrà a fare, senza dover ricorrere al calcolo verificato da un professionista abilitato. ES VIsion: CE può offrire una sicurezza in un mercato del serramento anomalo come quello italiano.

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    marcatura-ce-serramenti

    Controlli della GdF su marcatura CE serramenti

    “Avviati dalla Guardia di Finanza controlli su tutto il territorio nazionale”

    Prendo spunto da questa importante notizia dove il Tenente Colonnello Pietro Romano del S.I.A.C. (Sistema informativo Anticontraffazione della Guardia di Finanza) ha colto l’occasione offerta da un convegno promosso da UNICEDIL per informare la platea dei presenti di questa importante novità sui controlli della marcatura CE dei serramenti. E sì perché a distanza di quasi 10 anni dall’obbligo legislativo di Marcare CE i serramenti immessi nel mercato ancora oggi la Marcatura CE è il tema in discussione. Ne discutevamo proprio con un amico giornalista che mi ribadiva appunto che il nuovo tema anche in seno alle grandi Confederazioni, Federazioni ed Associazioni di categoria era proprio questo, ancora la Marcatura CE. Da oltre 15 sono auditor per la marcatura CE dei sistemi di oscuramento prima e dei serramenti poi e purtroppo ho potuto constatare che oltre il 95% delle aziende non marca correttamente o addirittura non marca proprio. Da qualche mese ho lanciato una campagna sul web per cercare di far conoscere il problema, offrendo gratuitamente la verifica della documentazione CE, ma i serramentisti ed ancora peggio i rivenditori, che sono i diretti responsabili della Marcatura CE dei serramenti da loro acquistati e rivenduti, mi hanno dato fino ad ora poco riscontro. A questo punto la speranza è quella che di fronte a questa notizia, fra l’altro imposta dall’emanazione del DL 106/2017 chiamato Decreto sanzioni crei un momento di particolare attenzione da parte delle aziende che purtroppo credono spesso in buona fede di Marcare CE correttamente.

    Anche ENEA incaricata di eseguire i controlli sulla marcatura CE dei serramenti

    E non è tutto anche ENEA è stata incaricata dal MISE con Decreto nel 2018 ad eseguire i controlli sulle commesse dove è stato applicato il bonus energetico, controlli che oltre ad essere documentali dovranno anche essere verificati in situ per cui particolare attenzione deve essere posta anche nell’ambito della posa dei serramenti, oggi verificabile con la norma UNI 11673-1. Non sottovalutate il problema che potrebbe avere importanti risvolti sia in ambito civile che penale. In ambito Civile già due tribunali Monza e Trento hanno definito nullo il contratto e l’appalto di lavori, in mancanza o nella scorretta applicazione della Marcatura CE , inoltre in ambito penale si potrebbe incorrere nel reato di truffa sia da parte del committente ma anche dallo Stato che ha elargito il bonus. Sono a Vostra disposizione Piero Mariotto

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      Marcatura_CE_Attenti_Alle_nuove_sanzioni_1

      Marcatura CE: attenzione alle nuove sanzioni!

      Dal 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n°106  “Armonizzazione della Normativa Nazionale con il Regolamento (UE) 305/11 Prodotti da costruzione CPR” sulla Marcatura CE. Questo prevede sanzioni molto pesanti per tutti gli attori che partecipano al processo di costruzione o di ristrutturazione edilizia di un immobile nel caso in cui non si utilizzino prodotti Marcati CE o si utilizzino prodotti con Marcature CE irregolari.

      Nel caso poi di utilizzo di materiali di tipo strutturale o antincendio le sanzioni raddoppiano in via Civilistica, e subentra anche la denuncia Penale.

      A questo punto vi starete interrogando sul perché vi stia dicendo questo sulla Marcatura CE

      È semplice! Durante gli audit da me eseguiti dal 2006 ad oggi, ho riscontrato che oltre il 90% delle aziende controllate non sono in regola con la marcatura dei propri prodotti. Spesso in maniera inconsapevole.

      E soprattutto per quanto riguarda la Marcatura CE dei serramenti.

      Come lo so? Sono auditor di ANFIT – Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy. E durante tutti questi anni ho notato che è proprio l’inconsapevolezza la causa principale dell’errata Marcatura CE. Molto spesso sono dati per scontati i documenti che il software aziendale rilascia; ma anche perché di fatto in azienda non ci sono le necessarie competenze per capire se quanto si sta dichiarando sia conforme o meno alla procedura.

      La situazione si è fatta quindi decisamente pericolosa per tutti gli attori coinvolti. Tanto più che prima del Decreto Sanzioni l’unico rischio di controllo era legato solo al possibile contenzioso con il cliente.

      Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’ 11 Maggio 2018  che ha stabilito le procedure e le modalità dei controlli a campione anche in situ, in caso di interventi di “Riqualificazione energetica” (i bonus fiscali) affidati ad ENEA, i rischi di poter essere controllati come si può ben comprendere aumentano in maniera considerevole.

      La prima documentazione che dovrà essere in regola sarà proprio la Marcatura CE.  Dovrà essere conforme non solo a quanto prevede il Regolamento 305/11 ma anche alle normative nazionali. Nello specifico, per esempio, dovrà essere garantito il rispetto della UNI 11173 rev. 2015 che stabilisce le prestazioni minime che i serramenti devono garantire in qualsiasi posizione si decide di installarli.

      Inoltre, con l’entrata in vigore della UNI 11673-1 sulla progettazione del nodo di posa le prestazioni dovranno essere garantite in opera. Infatti la verifica di conformità di ENEA verterà anche su questo aspetto. Ma di questo parleremo nel prossimo articolo.

       

      Sei un serramentista produttore e fabbricante? Sei un rivenditore? Sei sicuro che la tua procedura per la marcatura CE sia corretta?

      Se vuoi stare tranquillo inviami una documentazione tipo della tua procedura interna contattandoci o lasciandoci qui i tuoi dati. Verificherò gratuitamente la tua documentazione.

      Sono a tua disposizione, ti spetto!

       

       


      Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

      1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

      3. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

      4. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

      5. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

      6. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

      7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

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        Articolo_classe_S_ UNI_ EN_12608

        Articolo classe S UNI EN 12608 per marcatura CE profili PVC

        Cari operatori del settore dei serramenti in PVC,

        ci siamo mai chiesti perché, quando si parla di un prodotto con un elevato contenuto tecnico (quale il serramento), si usi il termine “a norma”?
        Ci siamo mai chiesti quale sia l’approccio del tecnico/progettista quando deve definire le caratteristiche di un manufatto che deve progettare e realizzare? (il serramentista è, sia tecnico, che progettista!).
        Ci siamo mai chiesti quali riferimenti autorevoli utilizzi l’operatore del settore per lavorare “a regola d’arte” tale da non avere “preoccupazioni”, in modo da trasferire questa tranquillità anche al committente?
        Ci è capitato di proporre il nostro prodotto (ritorno al caso del serramento) dicendo: “Non si preoccupi, si tratta di un prodotto a norma”.
        E, sempre parlando del serramento, ci è mai capitato di rassicurare un cliente siciliano, fiorentino o milanese che ci chiede informazioni sulla durabilità del serramento dicendo: “il nostro prodotto è a norma. La durabilità delle superfici del profilo rispondono ad una norma europea che si basa su controlli e verifiche severissime effettuate da istituti terzi accreditati che certificano la durabilità del serramento in ambienti severi, corrispondenti alle condizioni di utilizzo più gravose. Quindi non si preoccupi, perché il nostro prodotto è a norma e la norma considera anche le condizioni gravose che incontrerà la Sua finestra durante tutta la vita di utilizzo”.

        Se abbiamo risposto con “consapevolezza, sicurezza e tranquillità” a tutte le domande elencate, basando le nostre valutazioni su dati oggettivi, allora conosciamo il valore della ricerca sui materiali, il miglioramento continuo, la sicurezza di proporre un prodotto in grado di mantenere le caratteristiche fisico-meccaniche-estetiche nel tempo, in tutte le condizioni di utilizzo, nel rispetto delle norme, le più “selettive”. E, proprio perché di “selezione” si tratta, con la classificazione “S” ed “M”, la norma UNI EN 12608 fa “selezione” tra i profili idonei all’uso in Italia e quelli non idonei.

        Per capire meglio l’importanza di una norma tecnica quale la UNI EN 12608, consiglio un interessante esercizio che dobbiamo fare ogniqualvolta analizziamo una nuova norma: studiarne l’obiettivo dichiarato.
        Nell’obiettivo della norma UNI EN 12608 (messa a punto dal comitato tecnico europeo CEN/TC33 composto da rappresentanti di ogni paese! ndr) si riporta chiaramente che i profili che rispondono alla norma in questione permettono di costruire serramenti con “long term performance” ovvero “prestazioni a lungo termine”.

        Il passo fondamentale è proprio legato alle “long term performance” del serramento: sulla base della norma UNI EN 12608, se il serramento in PVC viene, ad esempio, installato in Italia (la norma riporta valori di esposizione e di temperatura ben definiti nei quali l’Italia rientra) ed è realizzato con profili di classe “S”, il serramento avrà “long term performance”.
        In caso contrario (profili di classe “M”) il profilo non ha questa caratteristica e quindi non ha “long term performance” per il territorio italiano.

        Da ingegnere e progettista (che opera in una società che ha estruso i primi profili per serramenti per l’Italia nel 1969! ndr) ricordo che è proprio grazie a norme come la UNI EN 12608 che il comparto dei serramenti ha elevato il livello qualitativo del prodotto, è in grado di offrire manufatti prestazionali in ogni condizioni di utilizzo e (se a norma) garantisce prestazioni di lunga durata (“long term performance”).
        Quindi, ben vengano le norme tecniche di prodotto che classificano e selezionano i profili in PVC secondo la risposta climatica e definiscono che, per l’Italia, solamente i profili di classe “S” garantiscono “long term performance” del serramento. A tutela del consumatore finale italiano.

        Ing. Maurizio Mazzurana
        Design & MKT Manager
        Alphacan S.p.A.

        EN 14351-1 e EN 12608 : urgente recuperare buon senso e serietà

        Leggi, Regolamenti, Norme in ogni società umana, sono alla base della civile convivenza, della libertà individuale, del libero mercato, della tutela del cittadino. Senza di esse, si rischia di tornare sotto lo giogo dello strapotere, della furbizia e della disonestà.

        Prima regola del buon senso e serietà: Leggi, Regolamenti e Norme sono fatte per essere applicate e rispettate.

        Per la loro importanza nelle società e nella struttura economica dei diversi paesi interconnessi, Leggi Regolamenti e Norme devono essere accuratamente pesate per corrispondere ai veri requisiti degli utenti e non a qualche necessità di lobby interessati a proteggere interessi di parte. Per questo motivo, i processi di elaborazione sono lunghi, complessi e coinvolgono un gran numero di specialisti. La Norma EN 12608 non fa eccezione, la sua elaborazione è durata anni ed ha richiesta la partecipazione attiva di tutti gli specialisti del settore (spesso Tecnici degli stessi sistemisti oggi ancora sul mercato). Non è quindi attraverso forum internet, stampa nazionale o locale che si può intervenire per invocare un cambiamento di una Norma Europea di settore, con argomentazioni più o meno opportune:

        Seconda regola del buon senso e serietà: se parte di una norma non è condivisa, bisogna chiedere agli organismi Europei il cambiamento della Norma.

        Chi conosce davvero il PVC sa che sono disponibili materie prime, tecnologie e processi di trasformazione in grado di garantire il mantenimento delle caratteristiche del manufatto anche dopo decenni di sollecitazioni climatiche (freddo, caldo, pioggia, vento, atmosfera salina, irraggiamento, ecc.) ;una norma di riferimento per garantire l’utilizzo di prodotti o formulazione adeguati è assolutamente indispensabile. Le materie plastiche hanno sofferto per anni dell’immagine negativa di “plastica” derivante dall’ avere messo sul mercato prodotti che non avevano questa caratteristica di durabilità ne dal punto di visto estetico, ne dal punto di vista della resistenza meccanica.

        Terza regola di buon senso e serietà: la durabilità nel tempo di porte / finestre installate per decenni è una caratteristica decisiva e da tenere sotto controllo.

        Il legislatore non può mediante la legge mettere sotto controllo tutta l’attività economica il che rischierebbe di soffocare ogni innovazione, dinamismo imprenditoriale, libertà individuale. Coerentemente si rimanda la protezione del consumatore a norme volontarie, emanate da specialisti del settore, destinate a definire caratteristiche e prestazioni conosciute, dichiarate e misurate secondo metodologie consolidate. L’utente finale, singolo privato, ente pubblico o privato, di fronte alla necessità di definire con precisione la sua richiesta anche non essendo uno specialista, utilizza la norma del settore. Infatti nei capitolati privati o pubblici, la norma EN12608 è nella maggior parte dei casi indicata come norma di riferimento. Per il fornitore, il rispetto del capitolato e quindi il rispetto di tutti i requisiti della norma diventa un obbligo contrattuale.

        Quarta regola di buon senso e serietà: Fermo restando la possibilità di derogare per iscritto a uno o più requisiti della norma, ove indicato nel capitolato d’appalto il rispetto della EN12608 diventa obbligo di legge.

        La norma EN 14351-1 fissa le caratteristiche e i controlli necessari per apporre il marchio di conformità CE senza il quale un serramento non può essere venduto nella comunità europea. Questo marchio di conformità tutela l’utente dal punto di vista della sicurezza del prodotto. L’appendice ZA indica i punti riguardanti le disposizioni della direttiva CE relativa a prodotti di costruzione (Resistenza al fuoco, Tenuta all’acqua, Resistenza al carico del vento ecc.). E’ evidente che queste prestazioni sono strettamente legate alle caratteristiche dei componenti quali profilo, rinforzi, vetro, ferramenta. Logicamente la Norma impone all’assemblatore del serramento di garantire caratteristiche adeguate delle materie prime e componenti utilizzati. L’unico modo per garantire le caratteristiche del profilo in PVC è di garantire la conformità alla norma di riferimento. L’unica esistente è la EN 12608.

        Quinta regola di buon senso e serietà: fermo restando la possibilità di derogare ad alcuni punti della norma EN 12608, dimostrando che non vi è correlazione tra quel punto specifico e i requisiti di sicurezza, la conformità dei profili alla EN12608 è necessaria per rispondere ai requisiti della marcatura CE.

        I servizi profine sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
        Marco Santoni, Profine Italia

        Da questa esperienza si possono trarre due considerazioni fondamentali che possono valere per  tutti gli attori coinvolti in questo progetto (IIP in qualità di Ente Terzo ed i sistemisti con prodotti certificati ): senza una continua azione di promozione della filiera della qualità il sistema non si auto-alimenta a causa del modesto numero di aziende certificate rispetto alle non certificate, ma anzi il mercato tende a seguire la politica della competitività basata esclusivamente sul prezzo, naturalmente a scapito della qualità della filiera.

        Questo meccanismo trova terreno fertile nei mercati immaturi, come quello italiano, dove la cultura dei prodotti di qualità non esiste o viene fraintesa ad arte dai serramentisti che arrivano a spacciare la “Qualità aziendale ISO 9000” che alcune aziende posseggono, come “certificazione di prodotto” e cioè azienda in qualità = prodotto di qualità.

        Nei mercati maturi e protezionisti quali quelli Francese, Tedesco e del Regno Unito, per citarne alcuni, gli Enti Terzi nazionali quali il CTB, il RAL o il BSI da oltre 40 anni attuano campagne di informazione a tutela dei mercati interni e naturalmente a difesa del consumatore, promuovendo l’uso dei marchi volontari a garanzia dei prodotti venduti in questi territori.

        Come rapido esempio voglio citare il caso della Francia dove c’è una sola azienda Turca che riesce ad importare ivi il proprio prodotto: tutti gli altri estrusori turchi non riescono a superare i severi controlli dell’ Ente Terzo certificatore CTB.

        In Italia la recente introduzione della marcatura CE dei serramenti aumenterà il rischio dell’introduzione di prodotti non conformi alla UNI EN 12608 (norma di prodotto relativa ai profili) non essendone previsto il rispetto nella norma EN 14351 (marcatura CE); questo significa che le mescole e le estrusioni dei profili potranno essere realizzate in tutti i modi a scapito della qualità e l’unica garanzia che il committente finale avrà sarà il nome di chi ha realizzato la finestra, se presente nell’etichetta della finestra, etichetta, attenzione, la cui apposizione sull’infisso non è obbligatoria.

        La UNI EN 12608 è stato un traguardo faticosamente raggiunto in alcuni decenni dai sistemisti per preservare la qualità minima di un estruso in PVC per serramenti e non è un caso che non ne sia stato introdotto il rispetto nella EN 14351.

        Infatti in Europa con la marcatura CE si parla la sola lingua della sicurezza e non della qualità, altrove già difesa dai marchi volontari garantiti dai relativi Enti Terzi certificatori operanti nei vari stati: i Francia il CTB, in Germania il RAL, in Inghilterra il BSI, in Italia l’ IIP UNI  ecc… .

        Purtroppo in Italia sta passando il concetto che il semplice rispetto (fra l’altro obbligatorio per Legge) della marcatura CE del manufatto, significhi  qualità del prodotto fornito.

        Considerando poi che nella nostra cultura commerciale il concetto di marchio volontario non ha la tradizione che ha in altri paesi, questa anomalia potrebbe inaugurare un nuovo mercato, dove se il marchio CE venisse considerato il plusvalore di qualità, il prezzo diverrebbe l’ unico valore riconosciuto dal mercato.

        Questo inquietante quadro apre praticamente le porte a qualsiasi prodotto di scarso valore qualitativo, che si potrebbe addirittura autocertificare, così come previsto dalla marcatura CE.

        Lo spettro delle pessime performance del PVC degli anni “70 aleggia nuovamente nell’aria con il rischio di un pericoloso ritorno a quegli anni bui che hanno rallentato l’espansione del PVC nei successivi 30 anni, spalancando le porte al nostro concorrente diretto, l’alluminio, che ancora oggi detiene oltre il 39% del mercato nazionale.

        Il rischio è reale se gli attori precedentemente citati non proseguiranno nell’ attività di promozione della filiera della qualità, così com’è stata svolta e perseguita negli ultimi 11 anni.

        L’attuale assenza di regole certe, e quando esistenti travisate, ha consentito in Italia l’ingresso di molte aziende serramentistiche dall’est Europa, ma anche da contesti extra-europei che hanno cominciato ad erodere il mercato fin qui sviluppato dalle aziende italiane, proponendo prodotti marcati CE a prezzi molto più competitivi dei loro concorrenti italiani, con la conseguenza di mettere in crisi la filiera nazionale, attualmente dedita al mercato del residenziale di ristrutturazione, tradizionalmente il mercato più facile da aggredire perché facilmente gestibile ed estremamente sensibile al fattore prezzo.

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