Piero Mariotto, titolare della MARIOTTO CONSULTING SAS, società di consulenza nel settore serramentistico specializzata nel settore della Marcatura CE ed auditor per la Marcatura CE ; Membro tecnico dei Gruppi di lavoro in UNI settore serramenti.
Lei approfitta di ogni occasione per farsi paladino di una battaglia contro una grave anomalia che sta riscontrando tra gli operatori del settore della serramentistica: l’obbligo della Marcatura CE è disatteso o applicato in maniera non corretta. Lo fa sulle riviste specializzate; lo ha fatto anche – e con toni molto duri – nel corso del Convegno tenutosi recentemente a Bologna…
Sì, è vero, combatto questa battaglia anche a costo di annoiare. Ma lo faccio perché è mio preciso dovere: per uno dei miei incarichi professionali rivesto il ruolo di auditor per la Marcatura CE dei serramenti presso i serramentisti sul territorio nazionale. Ma lo faccio anche perché vado scoprendo una situazione davvero preoccupante. In Italia siamo soggetti a tanti obblighi, e siamo tentati di rischiare di ignorarne qualcuno, o comunque non prestiamo molta attenzione se l’omissione non comporta serie conseguenze. Ma l’omissione di quest’obbligo della Marcatura CE dei serramenti comporta gravi conseguenze, non solo per il produttore e per il rivenditore – coloro ai quali spetta in prima persona l’obbligo della Marcatura e del relativo controllo – ma anche per il consumatore finale. E quasi tutti la omettono… Ne ho viste di tutti i colori nel corso dei miei audit effettuati sui serramentisti italiani: dalla totale mancanza di applicazione, all’applicazione parziale o errata.
Qualche numero, qualche dato?
Stento io stesso a crederlo: nove serramentisti su dieci non sono in regola…
Com’è possibile che dopo due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo applicativo del CPR 305/11 ci si trovi ancora in una situazione così confusa?
Devo dire che in molti casi ci troviamo di fronte a buona fede; tanti i serramentisti convinti di applicare in maniera corretta l’obbligo della Marcatura; in realtà applicano in maniera errata la procedura. La procedura è complessa e pochissimi serramentisti si sono impegnati nel capire cosa comporta esattamente il CPR 305/11; del resto, si tratta di materia non di loro competenza e tanti si sono affidati agli strumenti, spesso inadeguati, proposti loro dal mercato. Va detto che la principale Federazione di categoria europea dei serramentisti, EUROWINDOOR, ha emanato le linee guida contenenti la corretta procedura da adottare, linee guida ampiamente promosse dai mass-media e soprattutto da Enti e Associazioni. Nonostante questo, molti degli strumenti per la Marcatura CE a disposizione degli ignari serramentisti sono, appunto, inadeguati.
Le conseguenze?
Quando si ragiona in termini di sicurezza non si può certo minimizzare il problema: una parziale o errata applicazione della Marcatura CE equivale a mancata Marcatura, con tutte le conseguenze del caso, civili e penali.
Non escluderei, inoltre, possibili implicazioni anche nel meccanismo delle agevolazioni fiscali del 50% e 65%, dove una parziale o errata applicazione della Marcatura CE su serramenti che hanno goduto di benefici fiscali, potrebbe essere configurata come reato imputabile in base all’Art. 483 CP “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”; si arriva fino a provocare la perdita del beneficio stesso da parte del committente (non dimentichiamo che in molti casi il privato si decide al cambio dei serramenti perché sa di poter contare sulle agevolazioni statali).
Ma quello che purtroppo i serramentisti non sanno o preferiscono ignorare è che in caso di contenzioso la responsabilità non ricade sul fornitore dello strumento utilizzato per Marcare CE, ma direttamente sul serramentista che ha marcato ed ha prodotto la documentazione.
E non è tutto … Le nostre regioni sono soggette a un rapido mutamento delle condizioni climatiche; si sta aprendo uno scenario di eventi estremi mai verificatisi e nei confronti dei quali ci troviamo impreparati. In adeguamento a tali nuovi scenari a livello normativo è entrata in revisione la Norma UNI 11173 del 2005, che modificherà le prestazioni minime di resistenza al carico del vento, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua.
L’obbligo della rintracciabilità delle commesse e dei singoli prodotti-tipo per i successivi dieci anni dopo l’ultima immissione del prodotto-tipo sul mercato, esporrà i serramentisti per un periodo lunghissimo a rischi molto elevati, se non hanno correttamente attuato la procedura prevista dalla Marcatura CE così come indicato dalle Associazioni di categoria.
Per evitare di sbagliare: che cosa dovrebbe fare un serramentista?
La Marcatura CE indica “Conformità Europea”. Ormai la maggior parte dei prodotti commercializzati in Europa devono possederla. È una Marcatura che ha lo scopo di garantire e tutelare la sicurezza dell’utente finale (non ne definisce, comunque, la qualità). Nel caso specifico dei serramenti, devono essere documentati le caratteristiche, i requisiti, le prestazioni, quali:
- Permeabilità all’aria
- Tenuta all’acqua
- Trasmittanza termica
- Protezione contro il rumore
- Presenza di sostanze pericolose
- Capacità portante del dispositivo di sicurezza
- Resistenza all’impatto (solo per portefinestre vetrate con rischio di infortunio)
- Livelli di urto/altezza di caduta
- Resistenza meccanica e stabilità
- Resistenza al carico del vento
Per quanto riguarda quest’ultimo requisito vanno fatte alcune precisazioni: la EN 14351 offre due possibilità, o la verifica in laboratorio del valore, o il calcolo strutturale del serramento stesso. Ma questo valore che, a mio avviso, risulta il più importante, relativamente alla sicurezza dell’utente finale e che non a caso è il primo valore da segnalare in etichetta, in Italia può essere dichiarato con la sigla NPD (Nessuna Prestazione Determinata). Attenzione! La normativa lo permette; pertanto chi utilizza questo “escamotage” è in linea con il Regolamento, ma il fatto di dichiarare NPD non esclude la responsabilità del serramentista per quanto riguarda la sicurezza statica del serramento fornito. Il serramentista, quindi, qualora i test ITT (Test Iniziali di Tipo, resi obbligatori dalla EN 14351) in suo possesso non coprissero sia le dimensioni, sia la tipologia del serramento da fornire, per trovarsi tutelato e tutelare il proprio cliente dovrebbe fare una verifica statica attraverso un puntuale calcolo del serramento da installare sulla base delle indicazioni rilevate durante il sopralluogo.
La norma UNI 11173 del 2005 stabilisce i valori minimi per la valutazione della “Resistenza al carico del vento” e dipende da tanti fattori, generalmente poco noti anche agli addetti ai lavori:
1) nome del Comune dove verrà installata la finestra;
2) altezza dell’edificio;
3) classe di rugosità del terreno;
4) distanza dell’edificio dalla costa;
5) zona vento dove verrà installata la finestra;
6) quota dell’edificio rispetto al mare.
Questa normativa – poco conosciuta ma molto importante – diventerà, a mio avviso, il metro di valutazione sulla base del quale studiare i futuri contenziosi relativi ai problemi di statica. Ma, nonostante l’importanza della norma, ho purtroppo spesso constatato, durante le molte visite effettuate nell’ultimo anno presso i serramentisti, che nelle etichette allegate ai singoli serramenti viene riportato il valore NPD per quanto riguarda la prestazione della Resistenza al Vento e, alla mia domanda relativa al rispetto della UNI 11173, sono quasi tutti caduti dalle nuvole: non vi è stata quasi mai risposta. Posso contare sulle dita di una mano le aziende che hanno capito il messaggio che stavo loro rivolgendo e, se devo essere sincero, si tratta di aziende che trattano principalmente acciaio e alluminio.
Altro rilievo da fare, relativamente alla parte vetrata del serramento. Ho rilevato un ulteriore possibile problema per i nostri serramentisti. Ho scoperto, infatti, mio malgrado, che il vetraio, che ha l’obbligo della marcatura CE sulla sua produzione di vetrocamera e non, troppo spesso fornisce una dichiarazione CE non funzionale al serramento prodotto dal nostro serramentista, ma solo “funzionale alla tipologia del vetro che gli è stato richiesto e ordinato dal progettista”, dove il progettista a volte altri non è che il serramentista stesso che gli richiede il vetrocamera o qualsiasi altro tipo di vetro. Questo significa che il vetraio non si deve preoccupare della destinazione della propria produzione; d’altronde, non potrebbe averne la responsabilità, ma deve solo garantire che quanto a lui richiesto dal progettista o serramentista sia stato realizzato secondo i parametri delle Direttive di riferimento che gli consentiranno di apporre la relativa marcatura CE e di rilasciarne la relativa “Dichiarazione di Conformità”. In cantieri dove vengono richieste prestazioni al di fuori degli standard tabellari stabiliti dalla Direttiva (ad esempio, in acustica un serramento con livello di isolamento superiore ai 39 dB), a mio parere bisognerebbe far intervenire in maniera più attiva il vetraio, passando da un “ordine” per la realizzazione del vetrocamera con determinate caratteristiche a una “richiesta di prestazione”, da lui, quindi fornita, e alla quale i serramenti dovranno rispondere con quel tipo di vetrocamera in quel determinato cantiere. Questo cambio di ruolo fra serramentista e vetraio dovrà essere palesato con una specifica “Dichiarazione di Conformità” per quel cantiere, che dovrà essere archiviata e rintracciabile in caso di bisogno.
Queste precisazioni sono una riprova del fatto che tutta la procedura della Marcatura è molto complessa, e va affidata ad esperti. Se si vuol dormire sonni tranquilli…
Non esistono formule magiche per risolvere questa situazione di vergognosa impasse; esistono solo la buona volontà e la lungimiranza da parte di chi è obbligato a marcare CE.
Chi volesse verificare la correttezza della propria documentazione può rivolgersi alla mia struttura che in modo gratuito verificherà la correttezza della propria documentazione.
Può essere utile segnalare che relativamente al settore vetrario, la società ADSC ha creato la “Verifica dello Spessore del Vetro” nell’ambito della “Verifica Statica” del programma ES Vision che, come ho potuto accertare, sta aiutando molto i serramentisti, spesso alle prese con realtà produttive del settore del vetro poco o per nulla a conoscenza del problema. Essendo, poi, il programma ES Vision validato da parte dell’Istituto Italiano dei Plastici, quale Ente Terzo, il serramentista sarà maggiormente tutelato nelle scelte progettuali che andrà a fare, senza dover ricorrere al calcolo verificato da un professionista abilitato. ES VIsion: CE può offrire una sicurezza in un mercato del serramento anomalo come quello italiano.