Frode_da_500_milioni_di euro

Frode da 500 milioni di euro. Chi paga !?!

Dal Gazzettino e dal Corriere della Sera sez. Veneto, Padova e Treviso, ed è una di quelle che non vorresti mai leggere: “Frode da 500 milioni di euro: finti lavori per avere rimborsi del risparmio energetico”, recita il Gazzettino, e “Edifici green, truffa da 500 milioni di euro” sul Corriere.

Usufruivano di rimborsi fiscali per impianti energetici mai eseguiti…

Dal Gazzettino: “… Usufruivano di rimborsi fiscali per impianti energetici mai eseguiti i 28 indagati di 15 società di servizi scoperti dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato sette persone e sequestrato beni per 110 milioni di euro tra Padova, Frosinone, Cosenza e TrevisoÈ il risultato dell’indagine “Energia cartolare”…… maxi frode da 500 milioni …. per lavori mai eseguiti …..  I fornitori delle società indagate detenevano “certificati bianchi” mai dichiarati al fisco…. Da qui i controlli che hanno scoperto 15 Esco … che avevano attestato falsamente al GSE … oltre 3900 interventi di efficientamento energetico…”.

Ma che fine hanno fatto i Certificati Bianchi?

Quando si parla di Certificati Bianchi la mia attenzione è massima perché solo lo scorso anno il blocco da parte del GSE dell’accredito delle competenze maturate dagli Associati di ANFIT, ha causato all’Associazione le difficoltà finanziarie che ne hanno definito la mia uscita anticipata.

Il meccanismo virtuoso dei Certificati Bianchi aveva consentito ad ANFIT, costituita nel 2011 e partorita da una mia idea dopo un anno di lavoro e grazie all’appoggio di 19 imprenditori illuminati (tra gli oltre 100 ai quali avevo proposto il progetto), di decollare.

Fu l’Ing. Sergio Botta, dell’allora Studio Botta e Associati, a propormi, come ESCO accreditata, il meccanismo dei TEE come strumento per finanziare la nascente Associazione: un’idea che io sposai immediatamente e poi illustrai a tutti gli imprenditori da me contattati.

Nel Gennaio 2018 il GSE bloccava di fatto, con la richiesta retroattiva di documentazione non prevista all’epoca dell’emissione dei nostri TEE, il flusso dei rimborsi. Né io, né Sergio Botta riuscivamo a comprendere questo comportamento assurdo. Ora sappiamo che hanno fatto di tutt’erba un fascio, cercando malamente di tamponare un’emorragia di danaro pubblico dovuta ad una colpevole mancanza di controlli da parte loro.

Purtroppo non hanno bloccato l’intero meccanismo dei TEE, perché nell’arco di questi ultimi due anni alcune ESCO hanno continuato ad essere regolarmente pagate, mentre quelle a cui i rimborsi sono stati arbitrariamente bloccati, oltre al danno economico reale, che ha costretto molte a chiudere i battenti, hanno dovuto confrontarsi con un fortissimo danno di immagine: se il GSE smette di pagarti allora avrai senz’altro commesso delle irregolarità….

Ma a pagare sono sempre e solo le persone oneste?!?

Per questo motivo ho deciso in via personale, essendo stato danneggiato personalmente dalle conseguenze di queste assurde e, ripeto, arbitrarie decisioni, di inoltrare un Esposto alla Procura della Repubblica di Roma ed uno alla Guardia di Finanza, sede di Roma, il giorno 11 Novembre 2018. Ora a distanza di quasi un anno durante il quale non ho saputo più nulla dei miei due esposti, arriva questa notizia, che ritengo essere solo la punta dell’iceberg, ma che mi fa sperare in un nuovo corso, premiante per chi ha lavorato bene in questi anni, consentendo a quello che poteva essere un grande progetto di rinascere dalle sue macerie.

Mi piace pensare che anche il mio modesto contributo con i due esposti possa essere servito ad accendere i riflettori sulla cronica mancanza di controlli in Italia, dove anche progetti di grande portata per l’economia “green” riescono a generare mostri come quelli risultati dall’indagine “Energia Cartolare”.

Il mio augurio è che il GSE sia in grado di rinnovarsi e soprattutto risolvere in tempi brevi questo problema, che tanti danni ha causato a moltissime realtà che avevano abbracciato il progetto del Ministero dell’Ambiente e che la magistratura faccia chiarezza sui responsabili di questa incresciosa situazione.

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    Commissione-Europea-stallo

    COMMISSIONE EUROPEA: stallo normativo

    Prendo spunto dall’articolo pubblicato su Guidafinestra a firma di Ennio Braicovich che riportava le considerazioni di “Normator”, uno pseudonimo dietro il quale scrive un esperto del settore, per riprendere l’argomento fornendone una mia personale chiave di lettura.

    “Normator” sostiene che lo stallo in Commissione Europea di ben 130 Norme, in relazione alla mancata pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale Europea, stia a rappresentare l’implosione del sistema Comunitario che sta soffrendo le conseguenze del circuito perverso CEN/Ufficio Legale della CE, che continua ad avvitarsi su sé stesso disarmando così le migliori intenzioni del Comitato di Normazione Europeo e manipolando così l’obiettivo del libero mercato con regole certe e valide per tutti.

    Abbracciando in pieno la tesi di Normator vorrei aggiungere le mie riflessioni riguardo lo status quo generatosi in CE.

    In un periodo “sovranista” come quello che stiamo vivendo le “guerre commerciali” per la difesa del territorio si possono fare in molti modi. In Comunità Europea lavorano per riuscire a dare una impressione di compattezza nell’obbiettivo comunitario da raggiungere e di conseguenza una linea di condotta da tenere ma nella realtà a causa dei forti interessi di alcuni Stati molto più preparati di altri viene data la possibilità a chi sa e può farlo di sfruttare gli strumenti legali/amministrativi/comunitari per ottenere i propri scopi nazionali.

    Cerco di semplificare arrivando al focus…

    parlare di una Europa Unita, di un mercato unico dove le merci possano circolare liberamente negli altri Stati ma cercare di proteggere il proprio mercato interno ritengo sia il vero obbiettivo che l’asse Franco/Tedesco porta avanti ormai da anni.

    Guarda caso due Stati che sono fortissimi in ambito normativo e legislativo, dove i consumatori nazionali sono abituati a richiedere e a pretendere dai loro fornitori interni il rispetto delle regole e delle norme in vigore.

    Il risultato?

    Un protezionismo della struttura produttiva nazionale formidabile ma soprattutto legale, che impedisce la reale libera circolazione delle merci sui propri territori, nonostante siano regolarmente marcate CE, in barba allo spirito comunitario.

    Nell’ambito del recepimento delle norme che devono essere armonizzate fra tutti gli stati membri, la tendenza della Commissione Europea, guarda caso, mostra una chiara evoluzione verso richieste sempre meno rigide ed impositive, addirittura vietando la richiesta di prestazioni minime dei prodotti, lasciando agli Stati la responsabilità di salvaguardare il consumatore finale.

    E Francia e Germania?

    Come “sistemi paese” si sono protette grazie al lavoro compiuto negli ultimi 50 anni in ambito normativo/legislativo ma soprattutto rafforzando i loro Enti di Normazione Nazionali e di controllo, AFNOR e DIN; codesta politica illuminata ha partorito come diretta conseguenza la richiesta da parte del consumatore finale di prodotti certificati e garantiti, risultato ottenuto grazie anche alle imponenti campagne di comunicazione Ministeriali specifiche, che hanno abituato il consumatore a scegliere i prodotti da fornitori certificati.

    A questo punto il resto del mercato comune Europeo diventa facile terreno di conquista per l’asse Franco/Tedesco, che riesce allo stesso tempo a salvaguardare il proprio mercato interno con le Certificazioni di Prodotto AFNOR e DIN, da possibili intrusioni dei prodotti d’importazione, anche se  Marcati CE!

    Un esempio…

    Nell’ambito del settore dei serramenti in PVC alcuni produttori Francesi e Tedeschi utilizzano profili con spessori delle pareti esterne in classe A o B o C, dove il profilo in classe A viene utilizzato in patria mentre i profili in classe B o C, di spessore via via inferiore, sono utilizzati in base alla normativa del Paese dove si opera: tutto marcato CE, naturalmente….

    Gli Enti di Normazione Nazionali Franco/Tedeschi sono diventati di fatto gli organismi di protezione del mercato interno dei loro rispettivi paesi, cosa che non è riuscita in Italia con UNI che non è stata sufficientemente indirizzata in questo senso dalle Associazioni di categoria; inoltre l’aver sposato i sistemi di qualità anziché le certificazioni di prodotto ha indebolito il sistema di normazione italiano.

    Fino al 2008 le aziende hanno giovato della blanda situazione normativa e nascondendosi dietro i sistemi di qualità aziendali hanno potuto fare dei loro prodotti immessi sul mercato tutto ed il contrario di tutto, senza controlli, sfruttando anche la scarsissima concorrenza estera.

    Poi le cose sono cambiate…

    In seguito all’apertura del mercato libero comunitario questa deregulation ha reso lo Stato Italiano facile terreno di conquista: norme e leggi specifiche a proteggere il nostro mercato interno sono arrivate con uno slancio tardivo negli ultimi tre/quattro anni, poco o per nulla sorrette dalla carenza cronica di controlli.

    Ma, in Italia?!

    In Italia oggi UNI è ancora l’unico Ente di riferimento in grado di modificare lo stato di fatto del mercato dei materiali da costruzione, e come tale va sostenuto dalle Associazioni di categoria che hanno il preciso dovere di attivarsi perché la politica cominci a tenerne conto, riconoscendone l’importante ruolo di Istituzione Tecnica.

    Teniamoci stretto UNI e sosteniamolo, in conclusione, perché dalla Comunità Europea non arriverà di sicuro nessun aiuto alla nostra produzione nazionale.

    Anzi.

     

    Piero Mariotto

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      Certificazione dei posatori: EQF 3 o EQF4

      Le tendenze degli ultimi anni…

      Specifiche richieste legislative, sia nazionali che europee, hanno spinto il mercato dei serramenti nella direzione dell’aumento delle prestazioni termiche generando in tutto il comparto notevoli modificazioni nelle quote di mercato, motore della rapida crescita del settore PVC a tutto discapito del settore Legno, ma soprattutto del settore Alluminio.

      Per questo motivo e purtroppo a causa dell’invasione di prodotti in PVC provenienti dai paesi dell’Est Europa e anche dall’Asia le principali Associazioni di categoria si sono viste obbligate a spingere sull’acceleratore delle normative, nel tentativo di arginare un mercato che stava diventando sempre più ingovernabile ed in mano solo al migliore offerente.

      E per la posa in opera dei serramenti?

      Uno dei temi che per oltre un trentennio non è mai stato affrontato a livello normativo riguarda il settore della posa in opera del serramento che solo dal marzo 2017 ha visto emanare il più importante strumento dedicato a questo argomento, e cioè la norma UNI 116873-1 – 2017 che per la prima volta ne ha stabilito la possibilità di verifica garantendo dei parametri certi da rispettare.

      L’impalcato normativo prevede altre tre norme a completamento del progetto: la UNI 11673- 2 dedicata alla formazione non formale dei posatori, la UNI 11673- 3 dedicata agli Enti che dovranno formare i posatori e la UNI 11673- 4 dedicata alle verifiche in opera. Le prime due hanno terminato l’Inchiesta Pubblica e sono in attesa di pubblicazione, mentre la terza ha da poco cominciato il suo iter presso il GdL Serramenti in UNI.

      Per questo motivo l’intero mondo della formazione della posa dei serramenti è in subbuglio, perché l’attività che negli ultimi 10 anni è stata il terreno di marketing e di conquista di quote di mercato soprattutto delle aziende che forniscono i prodotti per la posa improvvisamente verrà sostituita da una formazione strutturata e normata, come già avviene in altri settori dell’edilizia.

      Come diventare un posatore certificato?

      Per questo motivo il CSI, come altri Enti Terzi impegnati nell’attività di formazione non formale, ha cominciato a proporre al mercato dei serramentisti il proprio corso di formazione per il rilascio del Patentino di Posatore Certificato EQF 3 ed EQF 4 in collaborazione con Certi.s, Ente Terzo accreditato UNI EN ISO 17024  che rilascerà i patentini (al momento non essendo ancora stata pubblicata la UNI 11673-3 il patentino rilasciato non sarà ovviamente accreditato); il tutto con la collaborazione di Piero Mariotto della Mariotto Consulting in qualità di docente del corso.

      Per chi non conoscesse le specifiche del Patentino del Posatore Certificato e le garanzie che offre è importante sapere che l’Ente Terzo, nel nostro caso Certi.s, che rilascia il Patentino risulta garante nei confronti della Committenza, oltre che di Accredia, del possesso delle necessarie competenze (sia in fase  di rilascio sia del suo mantenimento) da parte di chi effettua la posa del serramento, arrivando alla sospensione o alla revoca del Patentino stesso in caso di esito negativo di eventuali contenziosinei confronti del Posatore Certificato.

      Importante sottolineare che la richiesta di effettuazione della posa del serramento da parte di “Posatoroi Certificato EQF 3 o EQF 4” nelle voci di capitolato del settore dei Lavori Pubblici potrebbe essere una  specifica richiedibile quale garanzia della competenza del posatore di serramenti.

      I tecnici professionisti sia in ambito pubblico che privato potranno richiedere oltre alla conformità dei serramenti alle attuali Norme e indicazioni legislative, anche il patentino di Posatore Certificato, ad ulteriore indispensabile garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

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        certis_certificazione_e_formazione

        Corso di formazione per posatori di serramenti

        CSI, in collaborazione con Certi.s Mariotto Consulting sosterrà corsi di formazione professionale per posatori di serramenti in conformità alla norma UNI 11673-1.

        DOVE E QUANDO

        Il primo avrà luogo il 10-11 ottobre presso la sede di Certi.s Srl, via Matteotti 16, Cesano Moderno (MB).

        ISCRIZIONI E QUOTA

        Sarà necessario compilare l’apposito form, per accedervi clicca qui.
        Oppure contatta la segreteria organizzativa all’indirizzo eventi@csi-spa.com.

        € 450,00 + IVA Corso
        € 300,00 + IVA Patentino*

        Il pagamento della quota dovrà essereeffettuato, primadell’evento, con Bonifico intestato a: CSI S.p.A. al seguente IBAN IT63V0306920103100000003937

        Il numero di partecipanti va da un minimo di 6 ad un massimo di 15.

        Le iscrizioni chiudono il 30 settembre!

        DOCENTE

        Piero Mariotto della Mariotto Consulting, Membro Tecnico dei GdL di UNI Serramenti, Acustica a sostenere il corso.

        ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO

        Il corso si pone l’obbiettivo di formare dei posatori di serramento sia a livelloteorico – normativo che pratico mediante dimostrazioni in aula.
        Nel dettaglio gli argomenti che verranno trattati sono:

        • Legislazione nazionale ed Europea• Marcatura Ce
        • UNI 10818 rev. 2015 (obblighi e responsabilità)
        • UNI 7697 – 2015 (sicurezza vetraria)
        • UNI 11173 rev. 2015 (prestazioni minime dei serramenti)
        • Applicazione della UNI 11173 Rev. 2015 e casi di contenzioso per serramenti marcati CE secondo la noma UNI EN 14351-1

        • UNI 11673 -1 :2017
        • Progettazione dei giunti di posa
        • Confronti di calcolo del Ponte Termico
        • Analisi dei progetti di posa reali
        • UNI 11296 – 2018 Acustica in Edilizia
        • UNI 11673 -1 Viterie per fissaggi meccanici
        • UNI 11673 -1 Controtelai
        • UNI 11673 -1 Monoblocchi
        • UNI 11673 -1 Sistema finestra cassonetto
        • Prestazioni reali : Diagnosi in opera
        • Materiali, prodotti ed accessori per l’istallazione dei serramenti
        • Sigillanti Fluidi
        • Compatibilità dei materiali con la UNI 11296 – 2018 (acustica in edilizia)• Nastri autoespandenti e Multifunzione
        • Schiume poliuretaniche
        • Guaine e Membrane

         

        ATTESTATO E PATENTINO

        Alla fine del corso sarà rilasciato un Attestato di Frequenza valido per accedere all’esame di certificazione per ottenere il patentino di posatore senior livello EQF 3 o posatore caposquadra livello EQF 4.

        Nel pomeriggio del secondo giorno è possibile sostenere l’esame di qualifica per l’iscrizione all’albo dei posatori di serramenti certificati da parte dell’Ente dicertificazione Certi.s

         

        Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni!

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          marcatura-ce-serramenti

          Controlli della GdF su marcatura CE serramenti

          “Avviati dalla Guardia di Finanza controlli su tutto il territorio nazionale”

          Prendo spunto da questa importante notizia dove il Tenente Colonnello Pietro Romano del S.I.A.C. (Sistema informativo Anticontraffazione della Guardia di Finanza) ha colto l’occasione offerta da un convegno promosso da UNICEDIL per informare la platea dei presenti di questa importante novità sui controlli della marcatura CE dei serramenti. E sì perché a distanza di quasi 10 anni dall’obbligo legislativo di Marcare CE i serramenti immessi nel mercato ancora oggi la Marcatura CE è il tema in discussione. Ne discutevamo proprio con un amico giornalista che mi ribadiva appunto che il nuovo tema anche in seno alle grandi Confederazioni, Federazioni ed Associazioni di categoria era proprio questo, ancora la Marcatura CE. Da oltre 15 sono auditor per la marcatura CE dei sistemi di oscuramento prima e dei serramenti poi e purtroppo ho potuto constatare che oltre il 95% delle aziende non marca correttamente o addirittura non marca proprio. Da qualche mese ho lanciato una campagna sul web per cercare di far conoscere il problema, offrendo gratuitamente la verifica della documentazione CE, ma i serramentisti ed ancora peggio i rivenditori, che sono i diretti responsabili della Marcatura CE dei serramenti da loro acquistati e rivenduti, mi hanno dato fino ad ora poco riscontro. A questo punto la speranza è quella che di fronte a questa notizia, fra l’altro imposta dall’emanazione del DL 106/2017 chiamato Decreto sanzioni crei un momento di particolare attenzione da parte delle aziende che purtroppo credono spesso in buona fede di Marcare CE correttamente.

          Anche ENEA incaricata di eseguire i controlli sulla marcatura CE dei serramenti

          E non è tutto anche ENEA è stata incaricata dal MISE con Decreto nel 2018 ad eseguire i controlli sulle commesse dove è stato applicato il bonus energetico, controlli che oltre ad essere documentali dovranno anche essere verificati in situ per cui particolare attenzione deve essere posta anche nell’ambito della posa dei serramenti, oggi verificabile con la norma UNI 11673-1. Non sottovalutate il problema che potrebbe avere importanti risvolti sia in ambito civile che penale. In ambito Civile già due tribunali Monza e Trento hanno definito nullo il contratto e l’appalto di lavori, in mancanza o nella scorretta applicazione della Marcatura CE , inoltre in ambito penale si potrebbe incorrere nel reato di truffa sia da parte del committente ma anche dallo Stato che ha elargito il bonus. Sono a Vostra disposizione Piero Mariotto

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            Norma_UNI_11173

            Norma UNI 11173: le implicazioni sulla marcatura CE

            L’obbligo della marcatura CE dei serramenti, cogente dal 1° Febbraio 2010, nasce per uniformare i procedimenti produttivi a livello Europeo e proteggere il consumatore garantendogli il minimo della sicurezza in uso dei prodotti. Questa procedura obbligatoria e a tutela del sistema, sta in realtà creando una degenerazione del mercato dei serramenti dove gli obblighi e le responsabilità dei serramentisti, in attuazione alla struttura normativa nazionale, sono sempre più confusi ma soprattutto hanno spinto verso il basso la qualità del prodotto venduto.
            Una particolarità del mercato italiano, che a mio avviso ha spinto verso il basso la qualità del serramento venduto sul territorio nazionale, in seguito all’applicazione della marcatura CE, è che viene data la possibilità al serramentista o al suo rappresentante nel mercato comune europeo di dichiarare il valore NPD (Nessuna Prestazione Determinata) per dimostrare la Resistenza al Vento (in molti altri paesi europei questo non è possibile). Questa possibilità è stata spesso percepita dal produttore come una scappatoia per tutti i serramenti “fuori misura” o fuori dalle misure degli ITT testati nei laboratori accreditati per la marcatura CE, in realtà la dichiarazione NPD sottende la totale responsabilità del serramentista stesso che lo produce e lo installa, come se lo avesse fatto verificare staticamente attraverso uno specifico calcolo eseguito da un Ingegnere Calcolatore, abilitato ed iscritto all’Ordine, incaricato dal serramentista stesso.
            Questo significa che spesso nelle finestre fuori standard ma anche in alcune standardizzate, oramai circa il 35% delle finestre istallate, per rispettare la norma UNI 11173 del 2015 (norma nazionale che definisce le prestazioni minime di Acqua, Aria, Vento) bisognerebbe utilizzare dei rinforzi maggiorati e di conseguenza profili maggiorati e vetro con caratteristiche superiori rispetto a quello che invece viene normalmente utilizzato, per il rispetto delle prestazioni minime stabilite dalla norma stessa.
            Inoltre, questo vale anche per i produttori nazionali, spesso vengono importati prodotti, soprattutto in PVC dai paesi dell’Est Europa, che non rispondono alle caratteristiche di prestazione di tenuta acqua aria e soprattutto vento, minime previste dalla norma UNI 11173, non sapendo dove questi verranno istallati e che vengono normalmente marcati CE.

            Per il rivenditore di serramenti che acquista all’estero e rivende con il proprio nome fatturando direttamente la commessa la responsabilità è diretta ovvero è responsabile nei confronti del suo committente del prodotto venduto ed istallato, se naturalmente la posa sarà a suo carico , come fra l’altro chiaramente previsto dal Regolamento 305/11 CE.

             

            Alla luce di questa revisione della norma,  la domanda che vi pongo è semplice:

            i vostri software gestionali eseguono la verifica del rispetto della norma UNI 11173 rev. 2015?

            Attenzione però!

            Per esperienza vi posso anticipare che se anche il vostro software gestionale vi da il via libera perché le dimensioni rientrano in quelle degli ITT a vostra disposizione, ciò non vuol dire che vi stia dando il via libera anche sui limiti normativi!

            Nel mio lavoro di CTP (Consulente Tecnico di Parte) per i contenziosi in Tribunale ho potuto verificare che la maggior parte dei contenziosi derivano proprio dalla mancata applicazione della Norma UNI 11173 rev. 2015 in quanto le prestazioni sono state rese più severe a causa dei cambiamenti climatici attualmente in corso ed a causa di questi ultimi il GdL UNI serramenti, del quale ne sono parte come normatore, ha dovuto rendere più severe le prestazioni soprattutto della resistenza al carico del vento e la tenuta all’acqua rendendo i certificati ITT purtroppo non  più coerenti con queste nuove prestazioni minime richieste.


            La Mariotto Consulting è a vostra disposizione se avete dei dubbi sulla vostra procedura e compilando il format di contatto contenuto nel sito www.mariottoconsulting.com vi fornirà delle indicazioni concrete ma soprattutto gratuitamente in relazione alla vostra documentazione sulla Marcatura CE inviandovi successivamente un documento di audit sulla procedura eventualmente ricevuta.

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              Marcatura CE: attenzione alle nuove sanzioni!

              Dal 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n°106  “Armonizzazione della Normativa Nazionale con il Regolamento (UE) 305/11 Prodotti da costruzione CPR” sulla Marcatura CE. Questo prevede sanzioni molto pesanti per tutti gli attori che partecipano al processo di costruzione o di ristrutturazione edilizia di un immobile nel caso in cui non si utilizzino prodotti Marcati CE o si utilizzino prodotti con Marcature CE irregolari.

              Nel caso poi di utilizzo di materiali di tipo strutturale o antincendio le sanzioni raddoppiano in via Civilistica, e subentra anche la denuncia Penale.

              A questo punto vi starete interrogando sul perché vi stia dicendo questo sulla Marcatura CE

              È semplice! Durante gli audit da me eseguiti dal 2006 ad oggi, ho riscontrato che oltre il 90% delle aziende controllate non sono in regola con la marcatura dei propri prodotti. Spesso in maniera inconsapevole.

              E soprattutto per quanto riguarda la Marcatura CE dei serramenti.

              Come lo so? Sono auditor di ANFIT – Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy. E durante tutti questi anni ho notato che è proprio l’inconsapevolezza la causa principale dell’errata Marcatura CE. Molto spesso sono dati per scontati i documenti che il software aziendale rilascia; ma anche perché di fatto in azienda non ci sono le necessarie competenze per capire se quanto si sta dichiarando sia conforme o meno alla procedura.

              La situazione si è fatta quindi decisamente pericolosa per tutti gli attori coinvolti. Tanto più che prima del Decreto Sanzioni l’unico rischio di controllo era legato solo al possibile contenzioso con il cliente.

              Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’ 11 Maggio 2018  che ha stabilito le procedure e le modalità dei controlli a campione anche in situ, in caso di interventi di “Riqualificazione energetica” (i bonus fiscali) affidati ad ENEA, i rischi di poter essere controllati come si può ben comprendere aumentano in maniera considerevole.

              La prima documentazione che dovrà essere in regola sarà proprio la Marcatura CE.  Dovrà essere conforme non solo a quanto prevede il Regolamento 305/11 ma anche alle normative nazionali. Nello specifico, per esempio, dovrà essere garantito il rispetto della UNI 11173 rev. 2015 che stabilisce le prestazioni minime che i serramenti devono garantire in qualsiasi posizione si decide di installarli.

              Inoltre, con l’entrata in vigore della UNI 11673-1 sulla progettazione del nodo di posa le prestazioni dovranno essere garantite in opera. Infatti la verifica di conformità di ENEA verterà anche su questo aspetto. Ma di questo parleremo nel prossimo articolo.

               

              Sei un serramentista produttore e fabbricante? Sei un rivenditore? Sei sicuro che la tua procedura per la marcatura CE sia corretta?

              Se vuoi stare tranquillo inviami una documentazione tipo della tua procedura interna contattandoci o lasciandoci qui i tuoi dati. Verificherò gratuitamente la tua documentazione.

              Sono a tua disposizione, ti spetto!

               

               


              Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

              1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

              3. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

              4. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

              5. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

              6. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

              7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

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                Articolo_classe_S_ UNI_ EN_12608

                Articolo classe S UNI EN 12608 per marcatura CE profili PVC

                Cari operatori del settore dei serramenti in PVC,

                ci siamo mai chiesti perché, quando si parla di un prodotto con un elevato contenuto tecnico (quale il serramento), si usi il termine “a norma”?
                Ci siamo mai chiesti quale sia l’approccio del tecnico/progettista quando deve definire le caratteristiche di un manufatto che deve progettare e realizzare? (il serramentista è, sia tecnico, che progettista!).
                Ci siamo mai chiesti quali riferimenti autorevoli utilizzi l’operatore del settore per lavorare “a regola d’arte” tale da non avere “preoccupazioni”, in modo da trasferire questa tranquillità anche al committente?
                Ci è capitato di proporre il nostro prodotto (ritorno al caso del serramento) dicendo: “Non si preoccupi, si tratta di un prodotto a norma”.
                E, sempre parlando del serramento, ci è mai capitato di rassicurare un cliente siciliano, fiorentino o milanese che ci chiede informazioni sulla durabilità del serramento dicendo: “il nostro prodotto è a norma. La durabilità delle superfici del profilo rispondono ad una norma europea che si basa su controlli e verifiche severissime effettuate da istituti terzi accreditati che certificano la durabilità del serramento in ambienti severi, corrispondenti alle condizioni di utilizzo più gravose. Quindi non si preoccupi, perché il nostro prodotto è a norma e la norma considera anche le condizioni gravose che incontrerà la Sua finestra durante tutta la vita di utilizzo”.

                Se abbiamo risposto con “consapevolezza, sicurezza e tranquillità” a tutte le domande elencate, basando le nostre valutazioni su dati oggettivi, allora conosciamo il valore della ricerca sui materiali, il miglioramento continuo, la sicurezza di proporre un prodotto in grado di mantenere le caratteristiche fisico-meccaniche-estetiche nel tempo, in tutte le condizioni di utilizzo, nel rispetto delle norme, le più “selettive”. E, proprio perché di “selezione” si tratta, con la classificazione “S” ed “M”, la norma UNI EN 12608 fa “selezione” tra i profili idonei all’uso in Italia e quelli non idonei.

                Per capire meglio l’importanza di una norma tecnica quale la UNI EN 12608, consiglio un interessante esercizio che dobbiamo fare ogniqualvolta analizziamo una nuova norma: studiarne l’obiettivo dichiarato.
                Nell’obiettivo della norma UNI EN 12608 (messa a punto dal comitato tecnico europeo CEN/TC33 composto da rappresentanti di ogni paese! ndr) si riporta chiaramente che i profili che rispondono alla norma in questione permettono di costruire serramenti con “long term performance” ovvero “prestazioni a lungo termine”.

                Il passo fondamentale è proprio legato alle “long term performance” del serramento: sulla base della norma UNI EN 12608, se il serramento in PVC viene, ad esempio, installato in Italia (la norma riporta valori di esposizione e di temperatura ben definiti nei quali l’Italia rientra) ed è realizzato con profili di classe “S”, il serramento avrà “long term performance”.
                In caso contrario (profili di classe “M”) il profilo non ha questa caratteristica e quindi non ha “long term performance” per il territorio italiano.

                Da ingegnere e progettista (che opera in una società che ha estruso i primi profili per serramenti per l’Italia nel 1969! ndr) ricordo che è proprio grazie a norme come la UNI EN 12608 che il comparto dei serramenti ha elevato il livello qualitativo del prodotto, è in grado di offrire manufatti prestazionali in ogni condizioni di utilizzo e (se a norma) garantisce prestazioni di lunga durata (“long term performance”).
                Quindi, ben vengano le norme tecniche di prodotto che classificano e selezionano i profili in PVC secondo la risposta climatica e definiscono che, per l’Italia, solamente i profili di classe “S” garantiscono “long term performance” del serramento. A tutela del consumatore finale italiano.

                Ing. Maurizio Mazzurana
                Design & MKT Manager
                Alphacan S.p.A.

                EN 14351-1 e EN 12608 : urgente recuperare buon senso e serietà

                Leggi, Regolamenti, Norme in ogni società umana, sono alla base della civile convivenza, della libertà individuale, del libero mercato, della tutela del cittadino. Senza di esse, si rischia di tornare sotto lo giogo dello strapotere, della furbizia e della disonestà.

                Prima regola del buon senso e serietà: Leggi, Regolamenti e Norme sono fatte per essere applicate e rispettate.

                Per la loro importanza nelle società e nella struttura economica dei diversi paesi interconnessi, Leggi Regolamenti e Norme devono essere accuratamente pesate per corrispondere ai veri requisiti degli utenti e non a qualche necessità di lobby interessati a proteggere interessi di parte. Per questo motivo, i processi di elaborazione sono lunghi, complessi e coinvolgono un gran numero di specialisti. La Norma EN 12608 non fa eccezione, la sua elaborazione è durata anni ed ha richiesta la partecipazione attiva di tutti gli specialisti del settore (spesso Tecnici degli stessi sistemisti oggi ancora sul mercato). Non è quindi attraverso forum internet, stampa nazionale o locale che si può intervenire per invocare un cambiamento di una Norma Europea di settore, con argomentazioni più o meno opportune:

                Seconda regola del buon senso e serietà: se parte di una norma non è condivisa, bisogna chiedere agli organismi Europei il cambiamento della Norma.

                Chi conosce davvero il PVC sa che sono disponibili materie prime, tecnologie e processi di trasformazione in grado di garantire il mantenimento delle caratteristiche del manufatto anche dopo decenni di sollecitazioni climatiche (freddo, caldo, pioggia, vento, atmosfera salina, irraggiamento, ecc.) ;una norma di riferimento per garantire l’utilizzo di prodotti o formulazione adeguati è assolutamente indispensabile. Le materie plastiche hanno sofferto per anni dell’immagine negativa di “plastica” derivante dall’ avere messo sul mercato prodotti che non avevano questa caratteristica di durabilità ne dal punto di visto estetico, ne dal punto di vista della resistenza meccanica.

                Terza regola di buon senso e serietà: la durabilità nel tempo di porte / finestre installate per decenni è una caratteristica decisiva e da tenere sotto controllo.

                Il legislatore non può mediante la legge mettere sotto controllo tutta l’attività economica il che rischierebbe di soffocare ogni innovazione, dinamismo imprenditoriale, libertà individuale. Coerentemente si rimanda la protezione del consumatore a norme volontarie, emanate da specialisti del settore, destinate a definire caratteristiche e prestazioni conosciute, dichiarate e misurate secondo metodologie consolidate. L’utente finale, singolo privato, ente pubblico o privato, di fronte alla necessità di definire con precisione la sua richiesta anche non essendo uno specialista, utilizza la norma del settore. Infatti nei capitolati privati o pubblici, la norma EN12608 è nella maggior parte dei casi indicata come norma di riferimento. Per il fornitore, il rispetto del capitolato e quindi il rispetto di tutti i requisiti della norma diventa un obbligo contrattuale.

                Quarta regola di buon senso e serietà: Fermo restando la possibilità di derogare per iscritto a uno o più requisiti della norma, ove indicato nel capitolato d’appalto il rispetto della EN12608 diventa obbligo di legge.

                La norma EN 14351-1 fissa le caratteristiche e i controlli necessari per apporre il marchio di conformità CE senza il quale un serramento non può essere venduto nella comunità europea. Questo marchio di conformità tutela l’utente dal punto di vista della sicurezza del prodotto. L’appendice ZA indica i punti riguardanti le disposizioni della direttiva CE relativa a prodotti di costruzione (Resistenza al fuoco, Tenuta all’acqua, Resistenza al carico del vento ecc.). E’ evidente che queste prestazioni sono strettamente legate alle caratteristiche dei componenti quali profilo, rinforzi, vetro, ferramenta. Logicamente la Norma impone all’assemblatore del serramento di garantire caratteristiche adeguate delle materie prime e componenti utilizzati. L’unico modo per garantire le caratteristiche del profilo in PVC è di garantire la conformità alla norma di riferimento. L’unica esistente è la EN 12608.

                Quinta regola di buon senso e serietà: fermo restando la possibilità di derogare ad alcuni punti della norma EN 12608, dimostrando che non vi è correlazione tra quel punto specifico e i requisiti di sicurezza, la conformità dei profili alla EN12608 è necessaria per rispondere ai requisiti della marcatura CE.

                I servizi profine sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
                Marco Santoni, Profine Italia

                Da questa esperienza si possono trarre due considerazioni fondamentali che possono valere per  tutti gli attori coinvolti in questo progetto (IIP in qualità di Ente Terzo ed i sistemisti con prodotti certificati ): senza una continua azione di promozione della filiera della qualità il sistema non si auto-alimenta a causa del modesto numero di aziende certificate rispetto alle non certificate, ma anzi il mercato tende a seguire la politica della competitività basata esclusivamente sul prezzo, naturalmente a scapito della qualità della filiera.

                Questo meccanismo trova terreno fertile nei mercati immaturi, come quello italiano, dove la cultura dei prodotti di qualità non esiste o viene fraintesa ad arte dai serramentisti che arrivano a spacciare la “Qualità aziendale ISO 9000” che alcune aziende posseggono, come “certificazione di prodotto” e cioè azienda in qualità = prodotto di qualità.

                Nei mercati maturi e protezionisti quali quelli Francese, Tedesco e del Regno Unito, per citarne alcuni, gli Enti Terzi nazionali quali il CTB, il RAL o il BSI da oltre 40 anni attuano campagne di informazione a tutela dei mercati interni e naturalmente a difesa del consumatore, promuovendo l’uso dei marchi volontari a garanzia dei prodotti venduti in questi territori.

                Come rapido esempio voglio citare il caso della Francia dove c’è una sola azienda Turca che riesce ad importare ivi il proprio prodotto: tutti gli altri estrusori turchi non riescono a superare i severi controlli dell’ Ente Terzo certificatore CTB.

                In Italia la recente introduzione della marcatura CE dei serramenti aumenterà il rischio dell’introduzione di prodotti non conformi alla UNI EN 12608 (norma di prodotto relativa ai profili) non essendone previsto il rispetto nella norma EN 14351 (marcatura CE); questo significa che le mescole e le estrusioni dei profili potranno essere realizzate in tutti i modi a scapito della qualità e l’unica garanzia che il committente finale avrà sarà il nome di chi ha realizzato la finestra, se presente nell’etichetta della finestra, etichetta, attenzione, la cui apposizione sull’infisso non è obbligatoria.

                La UNI EN 12608 è stato un traguardo faticosamente raggiunto in alcuni decenni dai sistemisti per preservare la qualità minima di un estruso in PVC per serramenti e non è un caso che non ne sia stato introdotto il rispetto nella EN 14351.

                Infatti in Europa con la marcatura CE si parla la sola lingua della sicurezza e non della qualità, altrove già difesa dai marchi volontari garantiti dai relativi Enti Terzi certificatori operanti nei vari stati: i Francia il CTB, in Germania il RAL, in Inghilterra il BSI, in Italia l’ IIP UNI  ecc… .

                Purtroppo in Italia sta passando il concetto che il semplice rispetto (fra l’altro obbligatorio per Legge) della marcatura CE del manufatto, significhi  qualità del prodotto fornito.

                Considerando poi che nella nostra cultura commerciale il concetto di marchio volontario non ha la tradizione che ha in altri paesi, questa anomalia potrebbe inaugurare un nuovo mercato, dove se il marchio CE venisse considerato il plusvalore di qualità, il prezzo diverrebbe l’ unico valore riconosciuto dal mercato.

                Questo inquietante quadro apre praticamente le porte a qualsiasi prodotto di scarso valore qualitativo, che si potrebbe addirittura autocertificare, così come previsto dalla marcatura CE.

                Lo spettro delle pessime performance del PVC degli anni “70 aleggia nuovamente nell’aria con il rischio di un pericoloso ritorno a quegli anni bui che hanno rallentato l’espansione del PVC nei successivi 30 anni, spalancando le porte al nostro concorrente diretto, l’alluminio, che ancora oggi detiene oltre il 39% del mercato nazionale.

                Il rischio è reale se gli attori precedentemente citati non proseguiranno nell’ attività di promozione della filiera della qualità, così com’è stata svolta e perseguita negli ultimi 11 anni.

                L’attuale assenza di regole certe, e quando esistenti travisate, ha consentito in Italia l’ingresso di molte aziende serramentistiche dall’est Europa, ma anche da contesti extra-europei che hanno cominciato ad erodere il mercato fin qui sviluppato dalle aziende italiane, proponendo prodotti marcati CE a prezzi molto più competitivi dei loro concorrenti italiani, con la conseguenza di mettere in crisi la filiera nazionale, attualmente dedita al mercato del residenziale di ristrutturazione, tradizionalmente il mercato più facile da aggredire perché facilmente gestibile ed estremamente sensibile al fattore prezzo.

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                  marcatura_ce

                  Lettera a Guida Finestra su Marcatura CE

                  Caro Direttore,

                  di questi tempi non passa giorno senza scoperchiare l’ennesimo obbligo di legge disatteso. Il fatto che intendo sottoporti oggi riguarda l’obbligo della Marcatura CE dei serramenti. Già ti immagino sollevare gli occhi al cielo e ribattere che non può esserci altro da dire su di un argomento tanto ampiamente e diffusamente trattato negli ultimi cinque anni. Ma le sorprese non finiscono mai! Come sai, per uno dei miei incarichi professionali rivesto il ruolo di auditor per la Marcatura CE dei serramenti presso i serramentisti sul territorio nazionale. Ne ho viste di tutti i colori: dalla totale mancanza di applicazione, all’applicazione parziale o errata, che rappresenta oltre il 90% dei risultati degli audit effettuati sui serramentisti che dichiarano di marcare CE. Com’è possibile che a distanza di quasi un anno dall’obbligo applicativo del CPR 305/11 ci si trovi ancora in una situazione così confusa? Ti rispondo subito: chi applica in modo parziale o errato è convinto di applicare correttamente la procedura. Partendo dal presupposto che pochissimi serramentisti si sono impegnati nell’interpretazione e studio del CPR 305/11, anche perché certamente si tratta di materia non di loro competenza, ti posso assicurare che si sono affidati agli strumenti proposti loro dal mercato. Nonostante la principale Associazione di categoria europea dei serramentisti, EUROWINDOOR, che racchiude FAECF per i metalli, rappresentata in Italia da UNCSAAL, EPW per i materiali plastici, rappresentata in Italia da ANFIT, e FEMIB per il settore legno, abbia emanato le Linee Guida contenenti la corretta procedura da adottare, e nonostante queste Linee Guida siano state ampiamente promosse dai mass-media come la tua rivista, e soprattutto da UNCSAAL, ANFIT e PVC FORUM, molti degli strumenti per marcare CE a disposizione degli ignari serramentisti sono inadeguati. Quando si ragiona in termini di sicurezza non si può certo minimizzare il problema: la responsabilità di una parziale o errata applicazione della Marcatura CE equivale a mancata Marcatura, con tutte le conseguenze del caso, civili e penali. Non escluderei, inoltre, possibili implicazioni anche nel meccanismo delle agevolazioni fiscali del 50 e 65%, dove una parziale o errata applicazione della Marcatura CE su serramenti che hanno goduto di benefici fiscali, potrebbe essere un reato imputabile in base all’Art. 483 CPP “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, arrivando inoltre a provocare la perdita del beneficio stesso nei confronti del privato, ed un evidente danno nei confronti dello Stato. Ma quello che purtroppo i serramentisti non sanno o preferiscono ignorare è che in caso di contenzioso la responsabilità non ricade sul fornitore dello strumento utilizzato per Marcare CE, ma direttamente sul serramentista che ha marcato ed ha prodotto la documentazione.

                  Senza contare che in questo particolare periodo stiamo assistendo ad un rapido mutamento delle condizioni climatiche che sta aprendo uno scenario di eventi estremi non previsti: in adeguamento a tali nuovi scenari a livello normativo è entrata in revisione la Norma UNI 11173 del 2005, che modificherà le prestazioni minime di resistenza al carico del vento, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua. L’obbligo della rintracciabilità delle commesse e dei singoli prodotti-tipo per i successivi dieci anni dopo l’ultima immissione del prodotto-tipo sul mercato, esporrà i serramentisti per un periodo lunghissimo a rischi molto elevati, se non hanno correttamente attuato la procedura prevista dalla Marcatura CE così come indicato dalle Associazioni di categoria. Caro direttore, non esistono formule magiche per risolvere questa situazione di vergognosa impasse ma solo la buona volontà e la lungimiranza di chi è obbligato a marcare CE: chi volesse verificare la correttezza della propria documentazione può senz’altro rivolgersi alle Associazioni di categoria e, qualora rilevasse discrepanze relativamente a quanto dovrebbe dichiarare ed a quanto realmente dichiarato, mi dichiaro disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni.

                  p. Mariotto Consulting PIERO MARIOTTO

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